Il fallimento dell’ente persona giuridica non comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs 231/2001. Il curatore fallimentare non è, inoltre, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro derivante da responsabilità dell’ente da illecito amministrativo ai sensi degli artt. 19 e 53 del D.Lgs 231/2001.