Contenzioso bancario – mutuo di scopo – anatocismo e contratto di mutuo – interessi moratori

Sentenza 27.02.2020 Tribunale di Pescara, Giudice dott. Ria – Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Giselda Canonico del Foro di Pescara

Tribunale Pescara dott. Ria 27.02.2020

Mutuo di scopo

consolidamento passività -collegamento negoziale tra due contratti di finanziamento

Ricorrenza del requisito oggettivo e requisito soggettivo

Il mutuo di scopo “è un contratto consensuale, oneroso ed atipico che assolve, in modo analogo all’apertura di credito, una funzione creditizia”, caratterizzato dalla consegna di somme di denaro al mutuatario affinché quest’ultimo le possa utilizzare esclusivamente per le finalità espressamente previste dal sinallagma contrattuale.

Il collegamento negoziale, come noto, costituisce un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono l’uno possono ripercuotersi sull’altro.

Riferimenti normativi art. 1813 c.c.

24-1. anatocismo

Anatocismo e contratto di mutuo

L’importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata (comprensivo di interessi) può produrre ulteriori interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento – e dunque anche sulla quota di interessi corrispettivi. Tuttavia, gli interessi così calcolati (ossia, gli interessi moratori calcolati anche sugli interessi corrispettivi) non possono produrre a loro volta interessi (divieto di capitalizzazione periodica), stante il richiamato limite ex art. 3 circolare 2016 individuato nelle disposizioni civilistiche.

Riferimenti normativi: art 1283 c.c.; art. 38 TUB; art. 120 comma 2 T.U.B.

24-5. usura

Gli interessi moratori possono essere censurati come usurari.

Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.  Non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

La verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, con esclusione delle spese di istruttoria, della penale di anticipata estinzione del rapporto, delle spese di assicurazione, ad eccezione di quelle che risultano obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, trattandosi di voci aventi tutte una causa diversa e distinta dalla corrispettività e proprio per l’indicata eterogeneità teleologica puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 cod. civ.

In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Riferimenti normativi: 644 cp; art. 1815 comma 2 c.c., 1419 c.c., art. 1224 c.c., L. n. 108 del 1996.

Competenze

Postato il

7 Marzo 2020