Determinazione dell’assegno periodico per i testimoni di giustizia (L. 6/2018) e sostegno alle loro imprese attraverso le disposizioni del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)

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Determinazione dell’assegno periodico per i testimoni di giustizia (L. 6/2018) e sostegno alle loro imprese attraverso le disposizioni del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) 

di Luca Cosentino

La tutela dei testimoni di giustizia rappresenta un pilastro imprescindibile nell’ordinamento giuridico italiano per la salvaguardia dei principi di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata. Con la Legge 11 gennaio 2018, n. 6 (d’ora in avanti L. 6/2018), il legislatore ha introdotto una disciplina organica e autonoma dedicata specificamente ai testimoni di giustizia, distinguendoli nettamente dalla categoria dei collaboratori di giustizia. Tale distinzione risponde all’esigenza di riconoscere a coloro che hanno reso dichiarazioni attendibili e determinanti, senza trarre vantaggi personali dal contesto criminoso, uno statuto giuridico di protezione e di sostegno economico adeguato.

Nell’ambito delle misure previste, particolare rilievo assume l’assegno periodico ex art. 6 L. 6/2018, istituto volto a garantire una condizione economica equiparabile a quella preesistente, nei casi di impossibilità a svolgere attività lavorativa o a percepire i proventi precedenti, a causa delle misure di protezione adottate o delle dichiarazioni rese. La corretta determinazione di tale assegno implica complessi profili applicativi, che si intersecano con le perdite patrimoniali cagionate dai reati oggetto di dichiarazione.

Parallelamente, l’art. 7 L. 6/2018 prevede misure di reinserimento sociale e lavorativo, tra cui il sostegno alle imprese dei protetti, richiamando le disposizioni del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, d’ora in avanti CAM). Tale rinvio comporta un’applicazione, seppur analogica e selettiva, degli strumenti normativi previsti per le aziende sequestrate e confiscate, allo scopo di preservare la continuità economica e favorire l’emersione alla legalità.

Il presente contributo si propone di analizzare, con approccio giurimetrico, i criteri di determinazione dell’assegno periodico, le modalità di valutazione delle perdite patrimoniali da reato, nonché il sostegno alle imprese dei testimoni di giustizia alla luce delle disposizioni antimafia, anche attingendo principi ispiratori dall’istituto del controllo giudiziario ex art. 34 bis CAM.

L’assegno periodico ex art. 6 L. 6/2018

Natura e funzione

L’art. 6 L. 6/2018 disciplina le misure di sostegno economico per i testimoni di giustizia, prevedendo, tra l’altro, la corresponsione di un assegno periodico. La ratio dell’istituto è garantire la continuità reddituale del protetto, ponendolo in una situazione economica quanto più possibile equivalente a quella antecedente alle dichiarazioni, nel rispetto del principio di dignità della persona.

La disposizione ha carattere innovativo rispetto al previgente quadro normativo, che traeva riferimento soprattutto al programma speciale di protezione disciplinato dalla L. 82/1991. In quest’ottica, il legislatore del 2018 ha inteso tipizzare in maniera autonoma le forme di sostegno economico, svincolandole dalle misure previste per i collaboratori di giustizia.

Parametri di quantificazione

La norma stabilisce che la misura dell’assegno sia determinata sulla base delle entrate e dei beni pregressi, risultanti dai dati dell’Agenzia delle Entrate relativi all’ultimo triennio, con esclusione delle perdite cagionate dai reati oggetto delle dichiarazioni. Tale esclusione rappresenta il fulcro interpretativo: il legislatore intende neutralizzare, ai fini della quantificazione, gli effetti economici distorsivi derivanti dalle condotte criminali subite dal testimone.

La determinazione dell’assegno richiede dunque:

  • l’analisi dei dati reddituali e patrimoniali ufficiali, con riferimento al triennio anteriore;
  • la rettifica dei medesimi dati al netto delle perdite da reato;
  • l’inclusione delle integrazioni per i familiari a carico privi di capacità lavorativa.

Esclusione delle perdite da reato

Il riferimento alle “perdite cagionate dai fatti di reato” implica la necessità di una ricostruzione patrimoniale correttiva, reintegrando il quadro economico con le utilità sottratte. Ciò comporta, in concreto, la rettifica dei dati reddituali ufficiali attraverso l’aggiunta di componenti positivi occultamente distratti o estorti. Si tratta di un’operazione complessa che può coinvolgere:

  • la verifica delle scritture contabili;
  • l’analisi di movimenti bancari e finanziari;
  • l’esame di fatture e contratti relativi a forniture o prestazioni anomale.

Nel caso in cui l’imprenditore-testimone abbia subito estorsioni, le relative dazioni possono emergere attraverso riscontri documentali. Ad esempio:

  • prelevamenti bancari ripetuti e non giustificati da esigenze operative;
  • inserimento in contabilità di costi fittizi, privi di contropartita reale;
  • emissione di fatture con sovrapprezzi rispetto ai valori di mercato.

In tali ipotesi, il referente nominato ex art. 16 L. 6/2018 svolge un ruolo centrale, supportando il testimone nella ricostruzione delle dinamiche patrimoniali e nell’individuazione degli importi da reintegrare.

Per una corretta quantificazione delle perdite subite dall’impresa del testimone di giustizia è fondamentale un’analisi accurata e supportata da riscontri documentali. Il punto di partenza di tale indagine è costituito dalle dichiarazioni rese dal testimone, che deve fornire dettagli precisi sui tempi e i modi delle dazioni estorsive o dei danni subiti.

Le manifestazioni di tali perdite possono essere quindi di varia natura e richiedono un’indagine contabile specifica:

  • Dazioni estorsive in denaro liquido: Se le dazioni sono avvenute tramite contante, in taluni casi è possibile riscontrarle nelle scritture contabili. Prelievi bancari con giro contabile a cassa possono portare a una lievitazione della cassa contante a fine esercizio, non supportata da un riscontro fisico. In alternativa, l’imprenditore potrebbe aver utilizzato costi fittizi per giustificare tali uscite. In questo caso, il testimone dovrà indicare quali costi fittizi sono stati inseriti in contabilità per disporre del denaro destinato all’estorsione.
  • Pagamenti di sovrapprezzo per forniture di beni o servizi: L’estorsione può concretizzarsi nel pagamento a soggetti catalizzatori di un sovrapprezzo per beni o servizi. Per i professionisti è possibile verificare se le parcelle siano state significativamente superiori ai tariffari professionali di legge. Per i fornitori, il confronto del valore unitario indicato in fattura con i listini prezzi di altri fornitori può quantificare il surplus destinato all’estorsione.
  • Proventi in nero: Anche i proventi non registrati in contabilità possono essere utilizzati per pagamenti estorsivi. Nelle società di persone o di capitali, la creazione di fondi occulti può avvenire tramite il mancato rilascio di scontrini fiscali o, in modo più sofisticato, attraverso l’utilizzo di mastrini contabili come “soci conto finanziamenti”. In questi casi, il socio o amministratore registra l’entrata di denaro in cassa come un prestito alla società, quando in realtà si tratta di incassi non tracciati. La successiva “restituzione” di tali prestiti costituirebbe un reddito occulto, che, se utilizzato per pagare estorsioni, deve essere reintegrato nella ricostruzione reddituale del testimone.

Danneggiamenti ai beni

Gli atti intimidatori quali furti, incendi e distruzione di beni generano un danno patrimoniale diretto. In termini contabili, esso si traduce nella registrazione di sopravvenienze passive (al netto dell’addendo costituito dal rimborso assicurativo). La quantificazione del danno varia in funzione della tipologia di bene:

  • Rimanenze finali: perdita pari al prezzo di mancata cessione;
  • Semilavorati: perdita determinata dal differenziale tra valore del prodotto finito e costi residui di lavorazione;
  • Beni strumentali: oltre al valore di sostituzione, va considerato il lucro cessante.

Lucro cessante

Accanto alla perdita patrimoniale diretta, occorre tenere conto del lucro cessante. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come, ai fini risarcitori, la perdita di capacità produttiva costituisca elemento autonomo di danno. Anche nell’ambito dell’assegno periodico, la riduzione della capacità reddituale dell’impresa deve essere valorizzata.

Caso esemplificativo

Si ipotizzi un’impresa di autotrasporto con dieci camion che realizza un utile annuo di 100.000 euro. La distruzione dolosa di due mezzi, privi di copertura assicurativa, comporta:

  • un danno patrimoniale diretto pari al valore di mercato dei mezzi (ad es. 80.000 euro complessivi);
  • un lucro cessante proporzionale, pari a 10.000 euro annui per camion quindi se consideriamo un orizzonte temporale di tre anni si perviene a 60.000 euro.
    La perdita totale da addizionare ai redditi ufficiali ammonterà dunque a 140.000 euro.

Il sostegno alle imprese ex art. 7 L. 6/2018

Finalità della norma

L’art. 7 L. 6/2018 introduce misure di reinserimento sociale e lavorativo, tra cui il sostegno alle imprese dei protetti. La norma richiama, in via di compatibilità, le disposizioni del CAM relative alle aziende sequestrate e confiscate, delineando un parallelismo normativo. L’obiettivo è duplice: preservare la continuità economica e favorire l’integrazione del testimone nel circuito legale.

Risorse disponibili

Il legislatore ha previsto stanziamenti specifici a favore delle imprese oggetto di sostegno. Alla data del 1° gennaio 2025 risultano ancora disponibili circa 19,5 milioni di euro a livello nazionale, cui si aggiungono ulteriori 2,5 milioni destinati alle PMI ubicate in Sicilia.

Strumenti di sostegno previsti dal CAM

Le principali fonti di applicazione analogica o diretta sono le seguenti:

  • Art. 34 bis CAM: controllo giudiziario;
  • Art. 41 ter, co. 1, lett. c): promozione di reti di imprese per reciproco sostegno;
  • Art. 94 bis CAM: misure di prevenzione collaborativa;
  • Art. 112, comma 4, lett. a): creazione di canali di collaborazione tra imprese sequestrate/confiscate e operatori economici.

Il rinvio operato dall’art. 7 L. 6/2018, pur nella sua genericità, apre la strada a un’applicazione estensiva degli strumenti di sostegno, consentendo di importare nel regime dei testimoni di giustizia esperienze maturate nella gestione delle aziende confiscate. In particolare, il controllo giudiziario si distingue dall’amministrazione giudiziaria poiché non determina lo spossessamento dell’imprenditore ma si limita ad affiancarlo in un percorso di legalità. L’impresa mantiene la propria autonomia gestionale, seppur sottoposta a vigilanza prescrittiva. L’amministratore nominato dal tribunale esercita funzioni di vigilanza, non di gestione sostitutiva in quanto: monitora la composizione della compagine sociale e gli assetti organizzativi; verifica la regolarità contabile e le relazioni commerciali; segnala eventuali anomalie al tribunale. L’obiettivo è la rimozione delle condizioni di contiguità mafiosa ed il recupero della capacità competitiva dell’impresa sul mercato. L’analogia con le funzioni del referente del testimone di giustizia (art. 16 L. 6/2018) sono molteplici; quest’ultimo rappresenta l’anello di congiunzione tra il testimone e il Servizio centrale di protezione in omologia con il ruolo di connessione dell’Amministratore Giudiziario ex art. 34 bis CAM tra tribunale ed imprenditore.

Profili critici e prospettive di riforma

La disciplina dell’assegno periodico e del sostegno alle imprese, pur rappresentando un avanzamento significativo, presenta criticità applicative. In particolare:

  • la difficoltà di ricostruire le perdite da reato con strumenti probatori attendibili;
  • la necessità di uniformare criteri di calcolo su base nazionale;
  • l’opportunità di ampliare gli strumenti di sostegno alle imprese, estendendo alcune prerogative oggi riservate alle aziende confiscate;
  • l’esigenza di linee guida ministeriali per i referenti, al fine di garantire uniformità di prassi.

In prospettiva, si auspica un maggiore coordinamento tra L. 6/2018 e CAM, nonché l’introduzione di procedure operative standardizzate che consentano di rafforzare la certezza del diritto.

Conclusioni

La determinazione dell’assegno periodico per i testimoni di giustizia costituisce una delle sfide più delicate nel bilanciamento tra esigenze di tutela individuale e sostenibilità pubblica. L’esclusione delle perdite da reato, letta in combinazione con i criteri di quantificazione, consente di ricostruire una situazione economica aderente alla realtà sostanziale, preservando la dignità del protetto.

Parallelamente, il sostegno alle imprese attraverso il richiamo al Codice Antimafia apre nuove prospettive di tutela economica e di reinserimento nel tessuto produttivo legale, evitando il rischio di marginalizzazione. Particolarmente pertinente appare l’applicazione analogica dell’istituto del controllo giudiziario che rappresenta uno strumento flessibile e innovativo per accompagnare le imprese in un percorso di legalità.

In definitiva, la combinazione tra le misure economiche ex art. 6 e le misure di reinserimento ex art. 7 L. 6/2018, integrate dalle previsioni del CAM, contribuisce a rafforzare la protezione dei testimoni di giustizia e a consolidare la lotta alla criminalità organizzata, in un’ottica di effettiva tutela della legalità e di concreta promozione della fiducia nello Stato.

Luca Cosentino dottore commercialista in Pescara e Roma

Competenze

Postato il

11 Settembre 2025