PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA CIVILE – Prescrizioni presuntive

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, n.17595

PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA CIVILE – Prescrizioni presuntive

Sentenza

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/03/2014

Il debitore che neghi l’esistenza del credito, ovvero l’esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la “ratio” dell’istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato

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Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha recentemente ribadito l’incompatibilità dell’istituto della prescrizione presuntiva, che opera in relazione a talune tipologie di crediti, con la negazione dell’esistenza del credito.

Così statuendo, la Corte, sulla scorta di precedenti conformi decisioni (v. Cass. n. 2977/2016, Cass. n. 26986/2013, Cass. n. 23751/2018), ha rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva della quale avrebbe voluto avvalersi la Curatela di un fallimento dopo aver negato l’esistenza del credito e, comunque, lo svolgimento della prestazione da parte del professionista che ne richiedeva il pagamento.

A mente dell’art. 2959 c.c., infatti, “l’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta”.

Sostenere l’avvenuta prescrizione di un credito per mancato esercizio del relativo diritto comporterebbe una contraddizione in termini non in linea con la ratio stessa della norma la quale presuppone, appunto, che non vi sia disconoscimento del debito.

Lo stesso principio è stato affermato in un caso in cui il debitore si era limitato a contestare il quantum della pretesa azionata poiché implicitamente si riconosceva la mancata estinzione del debito (v. Cass. n. 15303/2019).

Per risalente giurisprudenza (Cass. n. 7883/2006), invece, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell’obbligazione la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso.

La Suprema Corte, ritenendo fondato anche il secondo motivo di ricorso, ha altresì ribadito che le prescrizioni presuntive non operano nei casi in cui il rapporto trae origine da contratti stipulati in forma scritta (com’era nel caso di specie) ma solo ove si sia in presenza di rapporti che si svolgono senza formalità (all’uopo è stato fatto espresso richiamo al principio già espresso da Cass. n. 10379/2018).

Valeria Didone

Competenze

Postato il

15 Ottobre 2019